
Polizza All Risks: tutto quello che devi sapere per tutelare la tua azienda
Autore: Piero Pampirio
Polizza All Risks
Le polizze italiane di nuova generazione e più evolute permettono di assicurare i danni materiali ai beni con una sola polizza, che generalmente è suddivisa in due Sezioni: Incendio e Furto.
Polizza All Risks o a Rischi Nominati: quale scegliere?
Se devi scegliere la formula della tua polizza, sicuramente ti consiglio di optare per la forma All Risks, che dovrebbe coprire tutti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa (salvo quanto espressamente escluso). Si tratta di un’evoluzione della tradizionale forma a Rischi Nominati, nella quale sono coperti solo i danni materiali e diretti causati dagli eventi espressamente nominati. La differenza è evidente: la forma All Risks addebita la “dimenticanza” di un’esclusione all’assicuratore, che dovrà pagare il danno, mentre la forma a Rischi Nominati addebita la “dimenticanza” di una tipologia di evento all’assicurato, che non sarà indennizzato del danno.
È pur vero che le polizze All Risks italiane sono caratterizzate da un elenco lunghissimo di esclusioni, tuttavia il principio che “ciò che non è espressamente escluso è compreso” resta un’ importante tutela per l’assicurato. Leggere le esclusioni previste dalla tua polizza All Risks ti dimostrerà come la polizza è in realtà un contenitore di eventi assicurati che vanno ben al di là dell’incendio in senso stretto (cioè la combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare), e comprendono – per citare solo i principali – gli eventi atmosferici, il terremoto, gli errori di movimentazione della merce, il collasso strutturale dei fabbricati ecc.
I pilastri di una polizza All Risks
Sono tre gli elementi su cui devi porre la massima attenzione quando stipuli una nuova polizza All Risks:
- la descrizione dell’attività svolta
- la descrizione dei fabbricati in cui si svolge l’attività
- le somme assicurate
Si tratta di tre pilastri su cui poggia tutta la costruzione della polizza All Risks con le sue garanzie, le sue esclusioni e i suoi limiti di indennizzo e franchigie. Vediamoli nel dettaglio.
Descrizione dell’attività svolta
Sapevi che, in caso di sinistro, il tuo assicuratore può eccepire che quanto indicato in polizza in merito all’attività che svolgi non corrisponde alla realtà? Questo costituirebbe un aggravamento del rischio, e ti potrebbe costare una contestazione totale o parziale dell’indennizzo. In quel caso non ti servirebbe a nulla obiettare che l’assicuratore ha effettuato un sopralluogo prima di stipulare la polizza All Risks, e quindi ha potuto constatare le caratteristiche dell’attività: si tratta di descrizioni rese dall’assicurato all’atto della redazione della polizza e di cui questi è responsabile.
Ecco perché ti consiglio di prestare molta attenzione a come viene descritta in polizza l’attività che svolgi e che vuoi assicurare, con riferimento alla tipologia dei prodotti fabbricati, alle lavorazioni svolte, all’utilizzo di prodotti infiammabili e di merci speciali.
Descrizione dei fabbricati
Lo stesso discorso vale per la descrizione delle caratteristiche costruttive dei fabbricati: strutture portanti verticali e del tetto, pareti, coperture, coibentazioni, presenza di tettoie e/o minori porzioni di fabbricati aventi caratteristiche “inferiori”. Presta particolare attenzione alle tensostrutture (solitamente denominate “copri-scopri”), che sono molto spesso presenti in azienda.
Somme assicurate
Purtroppo l’esperienza ci dice che troppo spesso le somme assicurate non corrispondono al valore dei beni assicurati. Qual è il corretto valore dei beni assicurati? È quello calcolato secondo i criteri stabiliti dalla polizza All Risks (generalmente contenuti in un articolo denominato “Determinazione del danno”):
- per i fabbricati è il costo di ricostruzione a nuovo degli stessi, secondo le loro caratteristiche (escluso il valore dell’area su cui sorgono);
- per macchinari, impianti, attrezzature e arredamento è il costo di riacquisto a nuovo di beni equivalenti per uso e rendimento economico;
- per le merci è il costo industriale delle stesse.
Che cosa accade se le somme assicurate non corrispondono ai valori determinati con i criteri sopra descritti?
- Se la somma assicurata è superiore al reale valore dei beni (sovrassicurazione) avrai pagato un premio superiore al dovuto, senza possibilità di recupero e, in caso di sinistro, non percepirai nessun maggiore indennizzo.
- Se la somma assicurata è inferiore al reale valore dei beni (sottoassicurazione) incorrerai nel disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, la cosiddetta “regola proporzionale”. In sostanza, se la somma assicurata è 70 a fronte di un valore corretto di 100, riceverai un indennizzo del 70% del danno subito. Questo vale anche per danni parziali: se hai subito un danno di 20, riceverai un indennizzo di 14 (70% di 20). Chi pensa che può assicurare 70 anziché 100, perché tanto non potrà mai avere un danno totale di 100, si troverà di fronte a un’amara sorpresa in caso di sinistro!
A questo punto è importante controllare che cosa è previsto dalla polizza All Risks in merito all’applicazione del Valore a Nuovo. Purtroppo spesso si scopre troppo tardi che alcune polizze stabiliscono che, in caso di sinistro, l’assicuratore applicherà il criterio del Valore a Nuovo (VN), ma non pagherà comunque più del doppio (o del triplo) del Valore allo Stato d’Uso (VSU=valore che tiene conto del deprezzamento dovuto alla vetustà). In sostanza esiste un doppio binario: l’assicurato deve assicurare i beni secondo il principio del VN, per non incorrere nella regola proporzionale, ma riceve un indennizzo che può non essere pari al costo di ricostruzione e/o riacquisto dei beni, a causa del limite di cui sopra.
Discorso a parte per le merci: la valorizzazione del magazzino è un’informazione monitorata in tempo reale. Il problema è che il valore del magazzino fluttua nel tempo, e non è infrequente che le fluttuazioni siano significative. La prudenza vorrebbe che assicurassi costantemente il valore “di punta” del magazzino, ma questo significa che per una parte dell’anno saresti sovrassicurato. Meglio piuttosto ricorrere a una forma di assicurazione definita “flottante”, che ti permette di modulare la copertura assicurativa in funzione delle fluttuazioni nel tempo del magazzino, evitandoti sovra e sottoassicurazioni.
Polizza All Risks
Polizza All Risks: i punti più critici
La classica polizza All Risks italiana è costruita un po’ come le scatole cinesi, per cui dentro l’oggetto dell’assicurazione” (qualsiasi evento salvo quanto espressamente escluso) trovi alcune “delimitazioni” riferite a eventi garantiti, esclusioni e condizioni estensive (solitamente definite Aggiuntive o Particolari) che derogano le esclusioni di polizza, ma prevedono al loro interno delle esclusioni specifiche.
Non voglio entrare nel dettaglio della normativa, ma vorrei fornirti alcune indicazioni di massima riferite ai punti più “critici” di una polizza All Risks sui quali dovresti indirizzare la tua attenzione.
- Modelli, Stampi, Archivi e Documenti. È frequente il caso in cui i modelli, gli stampi, i cliches, gli archivi, i disegni, i documenti, ecc. sono esclusi dai beni assicurati e possono essere assicurati solo con patto esplicito e con una partita assicurata. Ti consiglio di verificare se tale esclusione è operante nella tua polizza All Risks, tenuto conto del valore elevato di tali beni.
- Eventi atmosferici (o Naturali). Si tratta di una delimitazione di garanzia, cioè una clausola che “riduce” l’ampiezza della garanzia base (“qualsiasi evento non espressamente escluso”). Verifica sempre l’elenco degli eventi/fenomeni atmosferici compresi nella tua garanzia. Spesso, per esempio, per l’operatività della garanzia è richiesto che l’evento atmosferico abbia colpito non solo i tuoi beni, ma anche altri beni di terzi. Generalmente sono esclusi i fabbricati aperti (anche parzialmente), le tettoie, le tensostrutture ecc. e tutti i beni in essi contenuti.
- Spese di demolizione e sgombero. Quasi sempre dalle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono esclusi i rifiuti pericolosi (o tossico-nocivi) secondo il D. lgs n. 152 del3/04/2006 (se il testo della tua polizza All Risks è piuttosto datato, probabilmente farà riferimento a D. lgs precedenti) o sono comunque sottolimitati rispetto al massimale assicurato per le spese di demolizione e sgombero.
- Sovraccarico di neve. Sono sempre esclusi i danni subiti da strutture non conformi alle norme di legge; verifica che la tua polizza faccia riferimento a quelle vigenti al momento della costruzione e non a quelle odierne!
- Terremoto, Inondazione e Alluvione. Sono sempre rischi esclusi, e possono essere ricompresi con apposita Condizione Particolare.
- Merci in refrigerazione. Il deterioramento delle merci refrigerate è sempre un rischio escluso e può essere ricompreso con apposita Condizione Particolare, la quale però può porre delle condizioni (essenziali per l’efficacia della garanzia) in merito all’esistenza, tipologia e attivazione di sistemi di controllo.
- Guasti Meccanici. Sono sempre rischi esclusi. Si tratta di guasti/rotture del macchinario per qualsiasi causa accidentale, diversa da quanto già assicurato dalla polizza All Risks. In sostanza si tratta dei danni di origine “interna” al macchinario stesso (come la rottura di un componente). Possono essere assicurati con apposita Condizione Particolare, ma presta attenzione alle esclusioni riferite a questa specifica garanzia.
- Apparecchiature elettroniche. Ti suggerisco di verificare con attenzione se tutte le tue apparecchiature elettroniche sono comprese nella voce Macchinario. Non è raro il caso in cui per i fenomeni elettrici sono escluse le apparecchiature elettroniche cosiddette “di ufficio”: personal computer, stampanti, scanner, apparecchi fonoaudiovisivi ecc.
Contatta l’autore: redazione@progettoenergiaefficiente.it
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